Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica riguardo la ascientificità delle previsioni probabilistiche effettuate attraverso l'uso di oroscopi, carte, numeri o pratiche analoghe, e pubblicate a mezzo stampa, ovvero trasmesse da qualsiasi emittente radio-televisiva, ovvero diffuse mediante rete telematica o di telecomunicazione, ogni comunicato riportante le suddette previsioni è preceduto e seguito dall'avviso recante: «Le previsioni probabilistiche sono basate su elementi e su deduzioni che mancano di riscontro scientificamente provato».
      2. L'avviso di cui al comma 1 è comunicato in voce nelle trasmissioni radiofoniche; con sottotitoli e in voce nelle trasmissioni televisive; in forma scritta nel caso di pubblicazioni a mezzo stampa o di diffusione telematica.
      3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinate le ulteriori modalità di trasmissione degli avvisi e il loro contenuto nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2.